Oltre Sollicciano, oltre la carcerazione
“Decarcerazione e pene alternative sono le strade da seguire, non quella del carcere volano”
Massimo Lensi – Associazione Progetto Firenze
Dmitrij Palagi – Sinistra Progetto Comune
La recente pronuncia della Corte costituzionale ha ricondotto l’istituto della liberazione anticipata nel suo alveo naturale: l’articolo 27 della Costituzione. È, a buon diritto, una buona notizia. Non perché introduca una svolta di sistema, ma perché ristabilisce una coerenza elementare tra norma costituzionale ed esecuzione penale. In uno Stato di diritto, questo dovrebbe rappresentare la normalità, non un evento degno di celebrazione.
All’inizio dell’anno, nel carcere di Sollicciano, un principio di incendio – causato da una stufetta dell’infermeria – ha reso necessaria l’evacuazione di alcune decine di detenuti. Un episodio grave, ma non eccezionale, se non per la consueta sequenza di dichiarazioni ufficiali che ne è seguita. Un copione noto, replicabile in quasi ogni città italiana: gli istituti penitenziari versano ovunque in condizioni strutturalmente critiche. A Firenze, tuttavia, si aggiunge un elemento specifico: un dibattito ventennale, mai risolto, sulla chiusura del carcere.
Franco Cordero ricordava che la verità non è mai un possesso pacifico, ma un processo conflittuale, esposto all’errore e alla manipolazione. Nel diritto, la verità non coincide con i fatti in sé, bensì con ciò che resiste alle regole della prova e del contraddittorio. Anche nel caso di Sollicciano, ognuno sembra avere la propria “verità”, fino a generare proposte che finiscono per eludere il nodo costituzionale.
È il caso del cosiddetto “carcere volano”, che introduce, in forma laterale e surrettizia, elementi di privatizzazione dell’esecuzione penale, difficilmente conciliabili con la lettera e lo spirito dell’articolo 27. Altro tema, distinto ma decisivo, è la credibilità stessa del paradigma rieducativo: principio normativamente limpido, ma che l’esperienza dell’ordinamento penitenziario ha mostrato incapace di tradursi stabilmente in pratica effettiva.
Alternative esistono e sono note da tempo. Trovano fondamento nel principio del diritto penale minimo, inteso come limite alla pretesa punitiva dello Stato e come strumento di tutela delle libertà fondamentali. Non un arretramento della difesa sociale, ma una sua razionalizzazione costituzionalmente orientata. La carcerazione strutturale, oltre una certa soglia, produce effetti controproducenti: indebolisce le garanzie, alimenta l’inflazione punitiva e svuota di senso tanto la legalità quanto la funzione rieducativa.
Decarcerazione, pene realmente alternative, responsabilizzazione della persona detenuta, superamento dell’infantilizzazione istituzionale, permeabilità tra carcere e città, giustizia riparativa, prevenzione sociale del crimine: non slogan, ma assi portanti di una politica penale che assuma la detenzione come extrema ratio. Oltre Sollicciano, dunque. Ma soprattutto oltre l’idea che il carcere sia, ancora, la risposta principale.